Art. 5.
(Interventi per la riqualificazione
e lo sviluppo del settore).

      1. Al fine di promuovere la riqualificazione dei servizi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006, è concesso, per il triennio successivo, un credito di imposta pari al 20 per cento e fino a un massimo di 50.000 euro, ai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 1, per favorire gli accorpamenti tra attività esistenti nelle forme di catene volontarie e di franchising.
      2. Al fine di promuovere l'innovazione dei servizi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006, è concesso, per il triennio successivo, un credito di imposta pari al

 

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40 per cento e fino a un massimo di 100.000 euro, ai consorzi formati tra i soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 1, finalizzati alla realizzazione di servizi qualificati alle imprese, ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni.
      3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.